La Commissione Medica di Disciplina dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna aveva sanzionato una dottoressa per aver registrato, senza autorizzazione, una conversazione privata con un collega sul luogo e in orario di lavoro per violazione dell’art. 58 del Codice deontologico, per la violazione del dovere di rispetto reciproco e fiducia nei confronti di un collega. La registrazione era stata effettuata per utilizzarne il contenuto come prova contro il collega denunciato dalla dottoressa per abuso di ufficio e omissione di atti d’ufficio commessi in suo danno. La dottoressa ha quindi presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo l’incompetenza dell’Ordine dei Medici a sanzionare un comportamento non legato all’esercizio della libera professione e difendendo la legittimità del proprio comportamento necessitato dall’esercizio del proprio diritto alla difesa nel procedimento penale con un terzo.
Secondo la Corte, la censura è stata formulata in riferimento alla violazione di due norme imperative, l’art. 51 c.p. e l’art. 24 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), vigente all’epoca, perché nella motivazione del provvedimento impugnato la condotta sanzionata è stata specificamente individuata come deontologicamente illecita in riferimento al diritto alla riservatezza, la cui violazione si sarebbe tradotta nella violazione delle norme di correttezza tra colleghi. Nell’art. 24 invocato, tuttavia, la violazione del diritto alla riservatezza risulta specificamente scriminata dalla sussistenza di una particolare ipotesi, il contrapposto esercizio del diritto di difesa (e lo risulta tutt’oggi, secondo la normativa vigente). Detto articolo è applicazione specifica del principio generale sancito nell’art. 51 c.p., secondo cui l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Ad opinione della Corte, dunque, è lecita la violazione del diritto alla riservatezza, tramite la registrazione d’una conversazione tra presenti, in mancanza dell’altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio. La scriminante opera, dunque, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l’utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario.