La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 43662 del 28.11.2024, afferma che il reato di cui all’art. 603bis c.p. non è configurabile nei settori che utilizzano prestazioni di lavoro intellettuale.
Il caso prende le mosse da alcune condotte poste in essere dalla presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa attiva nel settore dell’istruzione. Nello specifico, la presidente è stata ritenuta inizialmente colpevole dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p.). L’imputata, infatti, era accusata di aver sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno e di aver costretto alcuni dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con minaccia di non vedersi rinnovati i contratti di lavoro.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha rilevato preliminarmente che l’art. 603bis c.p. non può applicarsi a categorie di lavoro diverse da quelle manuali, siano esse agricole, artigianali o industriali. I Giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto che la prestazione intellettuale non potesse essere qualificata quale “manodopera” richiesta dall’art. 603bis c.p., in quanto priva dei requisiti identitari dei lavori prettamente manuali.
Considerato che la cooperativa operava nel settore dell’istruzione quale attività chiaramente intellettuale, la Suprema Corte ribalta la pronuncia di merito impugnata dall’imputata e accoglie il suo ricorso limitatamente al reato di sfruttamento del lavoro.