Non sussiste ricettazione se la ricezione degli assegni falsificati è avvenuta dopo la depenalizzazione dell’art. 485 c.p.

Con la sentenza Cass. Pen., Sez. II, 9 ottobre 2024, n. 37162, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio – invero, ormai, consolidato e in linea con l’orientamento di legittimità – in materia di ricettazione di assegni falsificati.

In particolare, la Suprema Corte ha sancito che la ricezione di assegni falsificati, commessa dopo l’abolitio criminis del falso in scrittura privata avvenuta ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, non costituisce il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p., non sussistendo il delitto presupposto.

Il caso in esame ha visto coinvolto un individuo condannato in primo grado per il delitto di ricettazione per aver ricevuto assegni falsificati. La condanna veniva, poi, confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. Successivamente, però, veniva presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato. All’interno del ricorso si sosteneva che, essendo stato il reato di falso in scrittura privata depenalizzato nel 2016, non sussisteva il delitto presupposto necessario per configurare il delitto di ricettazione. Invero, ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto sia provento da reato. Nella fattispecie concreta, invece, il reato presupposto – la falsificazione degli assegni attraverso clonazione – risultava depenalizzato dal D.Lgs. n. 7/2016 e la condotta di ricezione degli assegni falsificati posta in essere dal reo si è stata consumata in epoca prossima al 23 ottobre 2017, quindi successivamente all’intervento di depenalizzazione dell’art. 485 c.p..

In definitiva, la Suprema Corte ha non solo accolto il ricorso, ma anche annullato la sentenza di condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste per mancanza del delitto presupposto, aderendo in toto alla tesi sostenuta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione ha aderito al consolidato orientamento di legittimità stabilito in materia di ricettazione di bene

proveniente da appropriazione di cosa smarrita ai sensi dell’art. 647 c.p., depenalizzato sempre dallo stesso D.Lgs. n. 7/2016.