Il lavoratore in permesso ex L. n. 104/1992 non deve necessariamente prestare assistenza al familiare durante il normale turno di lavoro

Con l’ordinanza n. 26514 del 11.10.2024, la Cassazione afferma che non costituisce un abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 la mancata prestazione di assistenza al familiare disabile durante la fascia oraria coincidente con il turno di lavoro.

Il caso prende le mosse dall’impugnazione giudiziale del licenziamento da parte di un lavoratore il quale, mentre si trovava in permesso di cui alla L. n. 104/1992, durante il suo orario normale di lavoro (08:00-14:30) svolgeva delle attività personali invece di accudire ed assistere la madre disabile.

In un primo momento, la Corte d’Appello riteneva legittimo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro e rigettava la domanda del lavoratore. Ciò in quanto, a dire dei Giudici di merito, la mancata assistenza al familiare invalido durante il normale orario di lavoro integrava un abuso del diritto.

La Corte di Cassazione, investita della controversia, ribalta però la pronuncia di merito. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la legge 104/1992 non disciplina le modalità e le fasce temporali entro cui il lavoratore in permesso debba assistere la persona invalida. Ai fini della legittimità della condotta del dipendente, è necessario che vi sia un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, da intendersi quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni dell’assistito.

A tal fine, non è necessario che il dipendente presti assistenza al familiare disabile proprio durante quello che sarebbe il proprio orario normale di lavoro.

Pertanto, la Suprema Corte accoglie le domande del lavoratore dichiarando illegittimo il licenziamento datoriale.