Il 28 febbraio 2024, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la Direttiva (UE) n. 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. direttiva “Greenwashing”).
Negli ultimi anni, infatti, con l’aumentata attenzione rispetto alla tematica ambientale è stato rilevato anche il diffondersi del fenomeno del greenwashing o ambientalismo di facciata, ossia di una modalità comunicativa utilizzata da diverse imprese con cui, mediante dichiarazioni non vere od omissive, le stesse forniscono un’immagine ingannevole nei confronti dei consumatori in termini di sostenibilità di un prodotto o dell’impresa medesima.
Secondo gli organi legislativi europei, come indicato nei considerando della direttiva, affinché i consumatori possano prendere decisioni più informate, gli stessi non devono essere ingannati sulle “caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione generale di un prodotto”.
Proprio per tale ragione è stata adottata la Direttiva in commento, la quale, mediante l’adozione di regole di etichettatura più chiare e attendibili, si pone l’obiettivo di tutelare i consumatori da pratiche commerciali sleali e di consentire loro il compimento di scelte di acquisto più informate.
Nello specifico, la Direttiva (UE) n. 2024/825 prevede importanti novità in tema di pratiche commerciali sleali, disponendo delle nuove fattispecie in aggiunta rispetto a quelle già previste dalla Direttiva 2005/29/CE, come ad esempio: (i) esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche; (ii) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.
La direttiva in commento modifica, inoltre, la disciplina sull’etichettatura, vietando l’utilizzo di indicazioni ambientali ingannevole e generiche, come ad esempio i tipici green claim “rispettoso degli animali”, “naturale” “biodegradabile”, “eco”, salvo che siano supportati da prove.
La Direttiva apporta inoltre rilevanti modifiche anche alla direttiva 2011/83/UE in materia di garanzie commerciali di durabilità dei prodotti, disponendo che le informazioni sulla garanzia dei prodotti debbano essere maggiormente visibili e vietando l’utilizzo di indicazioni infondate sulla durata e sulla riparabilità di un prodotto.
Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) n. 2024/825 entro il 27 marzo 2026.