La Corte di cassazione, con sentenza n. 33453/2023, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la manifestazione dell’intenzione del comproprietario di possedere a titolo esclusivo non avviene attraverso atti di interversione nel possesso di cui all’art. 1164 c.c., ma tramite atti idonei inequivocabilmente ad escludere la possibilità di pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Cagliari aveva rigettato il gravame, confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l’intervenuta usucapione di una villetta con relativo terreno da parte di un comproprietario. Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso per cassazione gli altri comproprietari.
La Corte di cassazione adita, in conformità all’orientamento consolidato, ha ribadito che, nel rapporto tra comproprietari, il mutamento del titolo nel possesso, al fine di usucapire il bene in comunione, non avviene attraverso atti di interversione nel possesso ex art. 1164 c.c., ma tramite «atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore».
In altri termini, il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei comproprietari non è sufficiente a integrare il “possesso” idoneo all’usucapione del bene. È di contro necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa, attraverso atti incompatibili con il possesso altrui. Un tale prova grava su chi richiede l’accertamento dell’intervenuta usucapione.
La Corte di cassazione in commento, avendo rilevato che la corte territoriale non ha provveduto all’accertamento di una tale condotta in capo al comproprietario che ha richiesto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del bene, ha accolto il ricorso degli altri comproprietari, cassando la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di Appello affinché proceda ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi di diritto enunciati in sentenza.