Con la recente sentenza n. 45662 emanata il 20 settembre 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il suo orientamento in tema di applicabilità della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale.
L’articolo in questione stabilisce che attenua il reato e, quindi, comporta una diminuzione della pena “l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”.
La sentenza in analisi veniva emessa a seguito di un procedimento penale instauratosi nei confronti di un individuo accusato di ricettazione di un’autovettura. In primo grado il Tribunale di Bari condannava l’imputato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. In secondo grado, invece, la Corte di Appello di Bari riformava la sentenza di prime cure e rideterminava la pena in anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
L’imputato presentava ricorso per cassazione poiché, per quanto qui di interesse, la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, non concedendo la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno. Il ricorrente sosteneva che la sentenza era nulla, in quanto la Corte di Appello non aveva considerato la vetustà dell’autovettura oggetto prima di furto e poi di ricettazione.
La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione disattendeva la tesi difensiva del ricorrente e ribadiva il suo orientamento in merito: la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Sanciva, infine, la Corte che, nel caso di un’autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno.