Con ordinanza n. 26877 del 20/09/2023, la Corte di Cassazione, nell’ambito di un procedimento di impugnazione di una decisione della Commissione ricorsi dell’UIBM in merito alla registrabilità di un marchio, ha affrontato il tema della differenza tra marchi “forti” e marchi “deboli”, analizzando le conseguenze di questa differenziazione nel giudizio di confondibilità.
La Corte ha affermato che possono definirsi marchi “deboli” quelli che risultano concettualmente legati al prodotto che identificano per via di un determinato carattere o per l’utilizzo di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo.
In particolare, una parola del linguaggio comune può dar vita a un marchio “debole” o “forte” a seconda che consenta o non consenta al pubblico di riferimento di percepire un’affinità concettuale tra la parola usata e il prodotto o servizio contrassegnato.
Premesso questo, la Corte ha specificato che, con riferimento ai marchi “forti”, vanno considerate illegittime tutte le modificazioni “pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”.
Al contrario, con riferimento ai marchi “deboli” anche lievi modificazioni od aggiunte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità.
Ulteriore elemento fondamentale con riferimento al rischio di confusione, secondo la Corte, è il carattere distintivo del marchio anteriore. Infatti, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo intrinsecamente o in ragione della loro notorietà godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.
La Suprema Corte, tornando alla distinzione di cui in apertura, ha affermato che i marchi “forti” hanno l’attitudine ad essere ricordati per il loro accentuato carattere distintivo. Dall’altro lato, invece, i marchi “deboli” sono poveri di elementi individualizzanti che consentano loro di rimanere impressi nella memoria del pubblico di riferimento.
In conclusione, proprio per tale ragione i marchi “forti” godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi “deboli”. Di conseguenza, il giudizio di confondibilità tra segni deve essere svolto in maniera più rigorosa con riferimento ai primi rispetto ai secondi.