La normativa italiana – art. 14 codice della proprietà industriale – e la normativa europea – art. 7, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 1001/2017 sui marchi comunitari dispongono che non possono costituire oggetto di marchio i segni contrari all’ordine pubblico e al buon costume.
Ai fini di tale valutazione, assume importanza preminente la percezione che il pubblico di riferimento ha del segno.
Proprio in considerazione della percezione del pubblico di riferimento, con una recentissima decisione del 28/04/2023, la Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO (procedimento R 1362/2022) ha rifiutato la richiesta di registrazione del marchio figurativo “Pablo Escobar Plata o Plomo Medellin” richiesto per i seguenti prodotti della classe 25: “Abbigliamento; Calzature; Cappelleria; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria” poiché contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
A nulla sono valse le argomentazioni del soggetto richiedente a sostegno della registrabilità del segno. Il richiedente ha ritenuto, infatti, che Pablo Escobar non fosse noto solo per le sue attività criminali, ma anche per le numerose opere al servizio della collettività. Ulteriormente, ha dedotto l’esistenza di marchi registrati “Pablo Escobar” sia presso l’EUIPO che presso gli Uffici nazionali di Austria e Stati Uniti.
La Commissione ha fondato le motivazioni del proprio rifiuto sulla figura controversa di Pablo Escobar, noto criminale autore di svariati crimini efferati, e sulla percezione che il pubblico di riferimento avrebbe avuto in relazione a detto marchio.
A detta dell’EUIPO, infatti, tale segno sarebbe stato percepito dal pubblico medio come contrario all’ordine pubblico perché “contraddice i valori universali su cui l’Unione Europea è stata fondata” e poiché “trasmette un messaggio scioccante o offensivo, promuove il traffico della droga e mira a trarre un profitto finanziario da ciò che universalmente considerato un evento tragico”.
A nulla rileva il fatto che, in alcuni Paesi, Pablo Escobar possa essere ritenuto un benefattore: ai fini del rigetto della domanda di registrazione è sufficiente che il segno venga considerato lesivo dei principi fondamentali dell’UE anche in un solo Stato membro.
Allo stesso modo, la Commissione ha affermato che l’esistenza di marchi registrati contenenti nomi di noti criminali non è rilevante, poiché le decisioni nazioni non sono vincolanti rispetto agli organi dell’Unione Europea.
Nel 2018, l’EUIPO aveva dichiarato non registrabile in ragione della medesima norma il marchio figurativo “Cannabis Store Amsterdam”, raffigurante foglie di marijuana. Ciò in quanto “incita, implicitamente, ma necessariamente, all’acquisto dei prodotti e dei servizi o quantomeno ne banalizza il consumo”.
Nel 2019 la medesima sorte ha interessato il marchio figurativo “La Mafia se sienta a la mesa”, dichiarato contrario all’ordine pubblico e al buon costume poiché “l’associazione dell’elemento verbale «la mafia», da un lato, alla frase «se sienta a la mesa» (che significa «si siede a tavola» in spagnolo) e, dall’altro lato, ad una rosa rossa può dare un’immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzare la percezione delle attività criminali di tale organizzazione”.