Con ordinanza n. 14226 del 23 maggio 2023, la Corte di Cassazione, nel contesto di un’azione di responsabilità sociale ai sensi dell’art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata in liquidazione, ha chiarito il perimetro del divieto di concorrenza degli amministratori.
Preliminarmente, la Corte ha affermato l’applicabilità del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. dettato in materia di società per azioni anche alle società a responsabilità limitata in ragione del rapporto fiduciario posto alla base della relazione tra la società e gli amministratori.
Ciò detto, l’Autorità Giudicante ha sottolineato che, al fine di valutare la sussistenza di condotte concorrenziali poste in essere dall’amministratore, è necessario fare riferimento all’attività effettiva e concretamente svolta dalla società in relazione alla quale detto soggetto riveste l’incarico di amministratore.
A tal proposito, il rapporto concorrenziale deve essere concreto ed attuale. Inoltre, la giurisprudenza ritiene necessaria l’assunzione di una posizione che comporti il “sistematico esercizio concorrenziale di atti coordinati e unificati sul piano funzionale”, non essendo sufficiente ad integrare la fattispecie di concorrenza il compimento di “un solo atto in concorrenza che, al limite, può integrare ipotesi di conflitti di interessi o di violazione del generale dovere di fedeltà, in quanto per attività concorrente deve intendersi un complesso di atti compiuti in modo continuativo e sistematico e finalizzati ad uno scopo concorrenziale”.
La Corte, infatti, richiamando sue decisioni precedenti, ha specificato che la ratio dell’art. 2390 c.c. è di evitare che l’amministratore, durante il suo ufficio, si ritrovi a rivestire una qualità o a svolgere delle attività che lo mettano in contrapposizione con gli interessi della società, in modo tale da produrre un danno nei confronti di quest’ultima.