La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19663 del 11.07.2023, ha stabilito che le indennità legate alle mansioni del lavoratore devono essergli riconosciute anche durante il periodo di ferie in quanto parte della retribuzione ordinaria.
Il caso prende le mosse da un ricorso depositato da un gruppo di lavoratori, i quali lamentavano che il datore di lavoro ometteva di corrispondere loro le indennità di condotta e di riserva durante il periodo di ferie in quanto ritenute non dovute.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, confermando l’orientamento già assunto dalla Corte d’Appello e ricordando l’insegnamento già espresso dalla Corte di Giustizia europea. Quest’ultima aveva, infatti, chiarito in più occasioni che il lavoratore, durante il periodo di ferie, deve percepire la propria normale retribuzione. Secondo la Suprema Corte, le indennità percepite dal lavoratore e correlate al proprio status personale e professionale devono considerarsi retribuzione ordinaria e, pertanto, devono essere correttamente percepite anche durante il periodo di riposo.
La sentenza in commento intende, infatti, assicurare che vi sia una situazione retributiva pienamente equa tra i periodi in cui il lavoratore esegue la propria prestazione e gli altri in cui è a riposo. Ciò al fine di tutelare il diritto alle ferie del lavoratore ed evitare che lo stesso vi rinunci per scongiurare possibili diminuzioni di stipendio. Circostanza che si porrebbe in netto contrasto con le disposizioni e i principi del diritto dell’Unione Europea.
Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso del datore di lavoro confermando che le indennità legate all’esecuzione delle mansioni devono rientrare nella retribuzione dovuta durante le ferie.