Lo scorso 5 maggio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 48/2023. La normativa prevede importanti novità in tema di riduzione del cuneo fiscale, misure di sostegno al reddito, agevolazioni alle assunzioni e contratti a termine.
1) Riduzione del cuneo fiscale e welfare aziendale
E’ previsto un innalzamento di quattro punti percentuali dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Tale esonero, determinato ai sensi della L. n. 197/2022, si applicherà ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Resta esclusa dal computo il cedolino paga relativo alla tredicesima mensilità.
Limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche non concorreranno a formare il reddito entro il limite di € 3.000,00. I datori di lavoro daranno attuazione alla normativa previa informativa alle RSU ove presenti.
2) Nuova misura di sostegno del reddito
A partire dal 1° gennaio 2024 verrà introdotto l’Assegno di inclusione, una nuova misura di sostegno al reddito condizionato all’adesione a percorsi di formazione e di inserimento sociale. Beneficiari di tale misura sono i nuclei familiari che comprendono una persona disabile o minore o con almeno sessant’anni d’età. Il beneficio economico consiste in un’integrazione al reddito familiare pari a massimo € 6.000,00 annui, innalzabile fino ad un massimo di € 7.560,00 in caso di nuclei formati solo da persone con età superiore a 67 anni o affette da gravi disabilità. Il beneficio può essere erogato per massimo 18 mesi, rinnovabile, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.
Il componente del nucleo familiare che beneficia dell’Assegno, se attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito dell’intero territorio nazionale e senza limiti chilometrici;
b) contratto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
c) retribuzione stabilita non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
d) contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora la sede di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
Sono previsti importanti agevolazioni per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato.
3) Contratto di lavoro a termine
Il D.L. in commento riforma l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 in tema di contratti a tempo determinato. Nello specifico, la norma prevede un ritorno alla clausola generica delle esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti al fine di consentire la stipula di un contratto di lavoro a termine. È prevista l’abrogazione delle c.d. “causali”, legate ad esigenze temporanee ed incrementi non programmabili dell’attività ordinaria. Rimane, invece, la possibilità di usufruire dei contratti a termine per esigenze di sostituzione di altri dipendenti o per altre fattispecie previste dal contratto collettivo applicabile.
4) Incentivi all’occupazione giovanile
I datori di lavoro privati possono richiedere, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali laddove assumano, tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023, i seguenti profili:
a) giovani che alla data di assunzione non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno;
b) soggetti che non lavorano e non sono inseriti in percorsi di studio e formazione (c.d. “NEET”);
c) soggetti registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Tale misura è cumulabile con lo “sgravio giovani” previsto dalla L. n. 197/2022, art. 1, co. 297.
Lo Studio rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti e chiarimenti necessari.