La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3131 del 02.02.2023, stabilisce che, in caso di illegittimo demansionamento, il relativo risarcimento del danno può essere correttamente individuato in una percentuale pari al 25% della retribuzione spettante al lavoratore nel periodo interessato dalla condotta datoriale.
La lavoratrice ricorreva giudizialmente al fine di accertare l’avvenuto demansionamento e condannare la società datrice a riassegnarla alle mansioni di originaria adibizione. La Corte d’Appello, nell’accogliere le domande della lavoratrice, aveva condannato l’azienda al risarcimento del danno quantificato in via equitativa e pari al 25% della retribuzione all’epoca goduta per ciascun mese di demansionamento.
La Corte di Cassazione conferma la pronuncia di merito, ritenendo altresì coerente il criterio di quantificazione così adottato dalla Corte d’Appello.