La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1956/2023, stabilisce che il requisito dimensionale pari a 15 dipendenti richiesto per l’applicazione della procedura di licenziamento collettivo di cui alla L. n. 223/1991 deve essere valutato considerando l’intera impresa e non la singola unità produttiva.
Il caso prende le mosse dal ricorso depositato da un lavoratore, il quale impugnava il licenziamento irrogato sostenendo che non fosse stata rispettata la procedura relativa ai licenziamenti collettivi di cui alla L. n. 223/1991, pur ricorrendo i presupposti dimensionali e temporali per la sua applicazione.
I Giudici di legittimità rilevano che il requisito dimensionale nella procedura di licenziamento collettivo deve essere valutato con riferimento all’impresa nella sua globalità e non alle singole unità territoriali, secondo quanto disposto dall’art. 24 della medesima legge.
Oltretutto, la L. n. 223/1991 non può essere sovrapposta all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che, ai fini dell’applicazione della tutela reale, richiede che l’analisi del requisito dimensionale venga effettuata con riferimento all’unità produttiva in cui è adibito il lavoratore licenziato.
Pertanto, la Corte di Cassazione conferma la precedente pronuncia di merito, confermando l’illegittimità del licenziamento e il diritto del dipendente alla reintegra.