Con ordinanza n. 31514 del 25.10.2022, la Corte di Cassazione afferma il diritto del lavoratore ad ottenere l’indennizzo INAIL per l’ansia e la depressione causati dal mobbing subito sul luogo di lavoro, purché riesca a provare che tali stati patologici siano direttamente connessi all’attività lavorativa.
L’ordinanza prende le mosse dal ricorso depositato dalla lavoratrice nei confronti dell’INAIL per ottenere l’indennizzo per il disturbo post-traumatico da stress derivante dall’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro. La Corte d’Appello di Perugia aveva rigettato le pretese della lavoratrice adducendo che gli stati patologici lamentati dalla ricorrente non rientravano nell’elenco delle malattie professionali indennizzabili, in quanto la copertura assicurativa non poteva trovare attuazione in caso di patologie cagionate dalla modalità organizzativa del rapporto di lavoro.
Contrariamente, la Corte di Cassazione ritiene che la malattia professionale sia comunque indennizzabile anche qualora derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che conta è, infatti, che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un preciso ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Peraltro, già in passato la Suprema Corte aveva avuto modo di riconoscere l’indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (cfr. Cass., n. 5066/18) oppure che era stato dichiarato affetto da patologia psichiatrica in virtù delle vessazioni subite dal datore di lavoro (cfr. Cass., n. 8948/20).
Dunque, secondo la Corte, l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro.