Con ordinanza del 20 aprile 2022, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso depositato da un viaggiatore avverso l’agenzia di viaggio con la quale aveva stipulato un pacchetto turistico. Nello specifico, tale pacchetto si era risolto per forza maggiore ai sensi dell’art. 41, co. 4 del Codice del Turismo con domanda del ricorrente alla restituzione dell’intero acconto corrisposto ed eventualmente con detrazione dell’importo versato a titolo di clausola penale.
In particolare, il ricorrente deduceva la vessatorietà della penale concordata o la sua nullità, in quanto non specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c., atteso che il richiamo alla doppia sottoscrizione veniva ritenuta modalità non in grado di garantire l’attenzione del consumatore sulla portata della clausola a lui sfavorevole.
Il Tribunale di Milano, pur accogliendo il ricorso del viaggiatore, escludeva la vessatorietà della clausola penale in quanto non ricompresa nel “numero chiuso” ex art. 1341, co. 2, c.c. In aggiunta, il Giudice di merito stabiliva la piena legittimità della clausola penale sulla base del disposto dell’art. 41, co. 2 del Codice del Consumo. La norma in oggetto prevede, infatti, la possibilità per il contratto di pacchetto turistico di individuare delle spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costi attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. La clausola penale, dunque, rientra nel novero di tali spese standard specialmente laddove trattasi di un importo forfettizzato e del tutto ragionevole.