La Corte di Cassazione con ordinanza n. 26198 del 06 settembre 2022 stabilisce la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore per aver impiegato i permessi sindacali, anche per una sola giornata, per finalità esclusivamente personali. La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato dal lavoratore per essere stato licenziato a seguito dell’indebita fruizione del permesso sindacale per una sola giornata. Nel caso di specie, il ricorrente riteneva illegittimo il licenziamento considerando l’utilizzo del permesso sindacale per finalità personali assimila-bile ad un giorno di assenza ingiustificata e, pertanto, punibile con una sanzione conversativa ai sensi del CCNL applicabile. Contrariamente, la Suprema Corte ha ritenuto che l’impiego di permessi sindacali per finalità estranee a quelle istituzionali debba considerarsi alla stregua di un abuso del diritto e, pertanto, punibile anche con la sanzione più grave del licenziamento.