Dimissioni per fatti concludenti: le conseguenze previdenziali

Con l’entrata in vigore del Collegato Lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in assenza di disposizione contrattuale, superiore a quindici giorni può costituire ipotesi di dimissioni del lavoratore per fatti concludenti.

In tal caso, non trovano applicazione le formalità richieste dall’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 per le dimissioni volontarie. Resta, invece, in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare l’avvenuta cessazione alla sede territoriale dell’INL, la quale dovrà attivare le verifiche di correttezza e veridicità di quanto dichiarato dal datore di lavoro.

L’effetto risolutivo della procedura può essere inibito laddove il lavoratore dimostri di non aver potuto comunicare, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, i motivi giustificativi della sua assenza.

Nel caso in cui il lavoratore fornisca tale prova o qualora l’Ispettorato accerti la non veridicità della comunicazione, la risoluzione del rapporto sarà inefficace con conseguente diritto del lavoratore alla ricostituzione del rapporto di lavoro. Sarà l’Ispettorato medesimo, all’esito della procedura di controllo, a comunicare al datore di lavoro e al lavoratore la relativa inefficacia.

La dichiarazione di inefficacia comporta importanti conseguenze in merito agli obblighi contributivi legati alla cessazione del rapporto di lavoro. Sul punto, è intervenuto INPS con proprio messaggio n. 639 del 19.02.2025 con il quale ha chiarito che le dimissioni per fatti concludenti sono equiparabili alle dimissioni volontarie. Da ciò deriva che il lavoratore non potrà accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI.

Conseguentemente, il datore di lavoro non sarà tenuto al versamento del contributo per l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento). Qualora l’Ispettorato accerti che, nel caso concreto, non sussiste un’ipotesi di dimissioni per fatti concludenti, gli obblighi contributivi connessi alla cessazione del rapporto sorgeranno dal momento della dichiarazione di inefficacia trasmessa dall’ Ispettorato al datore di lavoro.