Le direttive impartite dal personale del committente sono sufficienti per un appalto non genuino

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3280 del 09.02.2025, ha affermato che integra un appalto non genuino l’ipotesi in cui i lavoratori dell’appaltatore ricevano disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell’attività da parte dei dipendenti della committente.

Il caso prende le mosse dall’impugnazione giudiziale del recesso da parte di un lavoratore irrogatogli dall’appaltatore quale datore di lavoro formale. Nello specifico, il dipendente, adibito ad un appalto, domandava il riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della committente. La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda ritenendo che l’appalto non fosse genuino.

La Suprema Corte, investita della controversia, rileva che l’appaltatore, in relazione alle peculiarità dell’opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature.

Tuttavia, è imprescindibile, ai fini della configurabilità di un appalto lecito, che sia l’appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.

Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, si configura una intermediazione illecita tutte le volte in cui l’appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, occupandosi poi, in qualità di datore di lavoro, della mera gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, pianificazione delle ferie, ecc.), senza operare però una reale organizzazione della prestazione stessa.

Pertanto, la Corte di Cassazione conferma la pronuncia di merito e rigetta il ricorso proposto dalla società riconoscendo la non genuinità dell’appalto, posto che il lavoratore aveva sempre ricevuto disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell’attività dai dipendenti della committente.