È sempre vietato portare un bastone fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo

Con la sentenza n. 752 resa in data 9 gennaio 2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha deciso in merito a un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa della Corte d’Appello di L’Aquila in data 6 maggio 2024. Nello specifico, la Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la condanna emessa in primo grado per la contravvenzione di cui all’articolo 4 della Legge n. 110 del 1975, il quale sanziona il porto fuori dalla propria abitazione di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.

Nel caso concreto, il ricorrente era stato trovato in possesso di un bastone di legno lungo 79 cm e con un diametro di 5 cm, rinvenuto all’interno della sua automobile durante una perquisizione veicolare. La Corte d’Appello aveva ritenuto che la disponibilità del bastone non fosse in alcun modo giustificata, considerando le circostanze del rinvenimento e la natura dell’oggetto come atto ad offendere.

L’imputato, per il tramite del suo difensore, presentava quindi ricorso per cassazione, eccependo la violazione di legge con riferimento all’articolo 4, comma 2, della Legge n. 110 del 1975. Secondo la difesa, difatti, la pericolosità dell’oggetto doveva essere valutata in base alle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato rinvenuto.

Il Procuratore Generale chiedeva, invece, il rigetto del ricorso presentato.

La Suprema Corte rigettava il ricorso, affermando che l’articolo 4 della Legge n. 110 del 1975 sanziona il porto fuori dalla propria abitazione di tre categorie di oggetti. La prima categoria riguarda oggetti come armi, mazze ferrate, sfollagente e altri apparecchi analoghi, i quali non possono essere portati fuori dalla abitazione in nessun caso, salvo specifica autorizzazione. La seconda categoria include oggetti come bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser, i quali non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo. La terza categoria, invece, comprende qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, che non può essere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione riteneva che il bastone di legno rientrasse nella seconda categoria e che il suo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo fosse vietato, anche se non ricorrevano circostanze di tempo e di luogo che lo rendessero chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona.

In conclusione, quindi, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso presentato dall’imputato e lo condannava al pagamento delle spese processuali.