Dimissioni per fatti concludenti: i chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con nota n. 579/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime linee guida in merito alla comunicazione del datore di lavoro ai fini dell’efficacia delle dimissioni per fatti concludenti.

Come illustrato nel nostro precedente approfondimento (qui il link all’articolo), il nuovo art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 introduce le c.d. “dimissioni per fatti concludenti”. L’istituto consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie laddove il dipendente si assenti senza giustificato motivo per un periodo superiore al termine indicato dal CCNL o, in mancanza, per un periodo superiore a 15 giorni. La norma introduce anche degli oneri in capo all’ITL, tra cui verificare la veridicità della comunicazione di risoluzione per dimissioni da parte del datore di lavoro.

Con la nota in commento, l’ITL chiarisce la procedura che il datore di lavoro dovrà rispettare. Preliminarmente, il datore di lavoro dovrà inviare la comunicazione, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’ITL, a mezzo PEC all’ITL territorialmente competente da individuarsi in base al luogo di lavoro. Il datore di lavoro dovrà anche fornire il nominativo del dipendente e i relativi recapiti per consentire all’ITL di poterlo contattare. Sulla base delle informazioni pervenute, l’ITL provvederà a verificare la veridicità della comunicazione del datore di lavoro, ad esempio contattando il lavoratore direttamente, sentendo i colleghi e altre persone informate. Per non vanificare la procedura, l’ITL dovrà adempiere tempestivamente ai controlli e, in ogni caso, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Laddove il lavoratore dia prova dell’assoluta impossibilità a comunicare al datore di lavoro i motivi della sua assenza oppure qualora la comunicazione del datore di lavoro si riveli non veritiera, l’ITL provvederà a dichiarare inefficaci le dimissioni per fatti concludenti. Pertanto, qualora il datore di lavoro abbia già comunicato con modello Unilav la cessazione, il lavoratore avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

La nota chiarisce, inoltre, che l’ITL avrà potere anche di riqualificare l’assenza del lavoratore, ad esempio considerando le dimissioni non per fatti concludenti, ma per giusta causa sussistendone i presupposti.