Le novità della Legge n. 203/2024 in materia di lavoro

In data 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 203 del 13 dicembre 2024 con la quale sono state introdotte importanti novità in materia di diritto del lavoro. Si evidenziano di seguito le previsioni ritenute più rilevanti.

Dimissioni volontarie dopo un’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni

È la disposizione che certamente suscita il maggior interesse. La norma è volta a scardinare una pratica purtroppo molto diffusa tra i lavoratori, ossia quella di assentarsi strategicamente per più giorni al fine di indurre il datore di lavoro a procedere con un licenziamento e poter accedere così agli ammortizzatori sociali. Con la nuova previsione di legge, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre al termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in assenza di disposizione specifica, per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può darne comunicazione alla competente sede dell’INL. Conseguentemente, il rapporto di lavoro si intende concluso per dimissioni volontarie del dipendente senza applicazione delle disposizioni relative alle dimissioni telematiche. Il lavoratore può dimostrare di non aver potuto comunicare al datore di lavoro i motivi giustificativi dell’assenza per causa a lui non imputabile o per forza maggiore.

Salute e sicurezza sul lavoro

Tra le nuove disposizioni, si evidenzia l’intento di semplificazione del legislatore in tema di visite mediche. Ora i medici competenti, in sede di visite preventive, potranno tener conto anche dei risultati degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche già effettuate dal lavoratore onde evitarne la ripetizione. Per i casi di assenza del lavoratore per motivi di salute per un periodo superiore ai 60 giorni è stato soppresso l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro. Ora il medico competente potrà decidere, secondo il proprio giudizio, se sottoporre il lavoratore al rientro dall’assenza prolungata ad ulteriori controlli clinici.

Procedimenti di conciliazione in materia di lavoro

I procedimenti di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 ter c.p.c. potranno svolgersi con modalità telematiche e con collegamenti audiovisivi. La previsione potrà trovare applicazione però solamente successivamente all’adozione di un decreto, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentiti l’Agid e il Garante per la Protezione dei dati personali, che definisca le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Fino all’entrata in vigore del decreto continueranno a trovare applicazione le disposizioni vigenti.

Contratti a termine

Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a termine è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata massima di 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata da 6 a 12 mesi.

Contratti di somministrazione

In materia di contratto di somministrazione sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni)

È stata altresì eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi).

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.