L’influencer è un agente di commercio?

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2615 del 04.03.2024, affronta la questione della qualificazione giuridica della figura dell’influencer ritenendola riconducibile a quella dell’agente di commercio ai sensi dell’art. 1742 e ss. c.c.

Il caso prende le mosse dal ricorso proposto da una società avverso il verbale di accertamento ricevuto a seguito di controllo ispettivo. La società in oggetto è un’impresa commerciale attiva nel settore delle vendite online di integratori alimentari, la quale si avvaleva di diverse figure professionali per la promozione dei propri prodotti. Tra queste figure vi erano anche i c.d. “influencer”, i quali si occupavano di promuovere i prodotti della società attraverso i propri canali social network. Come rilevato dagli ispettori, gli influencer avevano il compito di promuovere le vendite di determinate categorie di prodotti mediante la pubblicazione di un link che, dalla propria pagina social, conduceva direttamente allo store online della società. Ulteriormente, l’influencer promuoveva un proprio codice sconto che l’acquirente avrebbe potuto utilizzare a proprio vantaggio al momento dell’acquisto. A seguito dell’acquisto andato a buon fine e direttamente procurato dall’influencer, questi riceveva un compenso predeterminato e corrisposto su base mensile. Alla luce di questi aspetti, gli ispettori avevano rilevato che i contratti sussistenti tra la società e tali figure fossero in realtà riconducibili al contratto di agenzia ex art. 1742 e ss. con relativa debenza di somme a titolo di contributi al Fondo Previdenza, nonché al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto e di altri importi a titolo di sanzioni di cui al Regolamento delle Attività Istituzionali.

Preliminarmente, la società proponeva impugnazione innanzi all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, il quale confermava il contenuto del verbale medesimo. Successivamente, la società adiva la via giudiziaria chiedendo l’annullamento integrale del verbale di accertamento ispettivo. Si costituiva in giudizio l’organo ispettivo proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme di cui al verbale di accertamento.

Il Giudice di merito, investito della questione, ha ritenuto sussistenti una pluralità di indizi gravi, precisi e univoci, idonei a dimostrare gli elementi tipici dell’agenzia tra cui la stabilità e la continuità del rapporto, nonché la sussistenza di una zona determinata. Gli influencer, infatti, erano legati alla società da un contratto a tempo indeterminato con il quale si impegnavano a promuovere, nei confronti dei propri followers, la vendita dei prodotti della società ricevendo sistematici pagamenti mensili dietro emissione di fattura.

Conseguentemente, ritenuto sussistente il rapporto di agenzia ex art. 1742 e ss. c.c., il Tribunale di Roma respingeva il ricorso della società ed accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente condannando la società al pagamento delle somme di cui al verbale di accertamento ispettivo.