Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17.07.2024, conferma che è coperto dall’assicurazione INAIL anche l’infortunio in itinere occorso al dipendente durante la fruizione di un permesso per motivi personali. Ciò in quanto la circostanza non è idonea ad interrompere il nesso causale con l’attività lavorativa.
Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da una lavoratrice,la quale chiedeva la condanna dell’INAIL al versamento dell’indennizzo per l’infortunio in itinere occorsole durante una giornata in cui svolgeva la propria attività di lavoro in smart working. Infatti, durante la fruizione di un permesso richiesto per andare a prendere la figlia a scuola, la dipendente era caduta a terra, provocandosi una distorsione e diverse escoriazioni.
L’INAIL, costituendosi in giudizio, sosteneva che l’evento non fosse indennizzabile in quanto non direttamente connesso ad un rischio lavorativo, ma collegato invece ad un rischio generico incombente su tutti i cittadini.
Il Tribunale di Milano rileva però che, in tema di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro e ciò anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali. Per il Giudice di merito, invero, la tutela si sostanzia tutte le volte in cui il lavoratore si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi. Laddove tale tutela non fosse accordata, si configurerebbe un vuoto di tutela ogniqualvolta il lavoratore si allontani dalla sede aziendale per usufruire di diritti connessi all’esecuzione della prestazione.
Conseguentemente, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso della lavoratrice, riconoscendo il suo diritto ad ottenere l’indennizzo da parte dell’INAIL.