Anche una singola violazione può integrare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente

Con la sentenza n. 26293 del 2024 la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Società ricorrente in seguito all’infortunio di un dipendente verificatosi a causa di una violazione della normativa antinfortunistica.

Con detta sentenza è stato rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Corte di Appello di Bari, con conseguente affermazione dell’importanza del rispetto rigoroso delle misure di sicurezza sul lavoro anche in caso di violazioni occasionali.

L’episodio giudicato risale al 2013, quando un dipendente della Società, incaricato di effettuare la pulizia di una grondaia sul tetto di un capannone aziendale, subì un grave infortunio cadendo da un’altezza di dieci metri. Il lavoratore, un saldatore, inizialmente si era rifiutato di eseguire il compito a causa dell’assenza di dispositivi di protezione, quali parapetti e sistemi di ancoraggio. Tuttavia, su pressione del datore di lavoro, il dipendente aveva accettato di portare a termine l’incarico, con conseguenze drammatiche.

L’infortunio avvenne proprio a causa della mancanza di misure di sicurezza adeguate, in violazione delle norme antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 81/2008. Le lesioni riportate dal lavoratore furono gravi e l’incidente diede avvio a un procedimento che si è concluso, a distanza di anni, con la sentenza di condanna per la Società.

La Società contestava la decisione della Corte di Appello di Bari, sostenendo che l’incidente non avesse portato alcun vantaggio economico per l’ente e che non vi fosse stata una sistematicità nelle violazioni delle norme di sicurezza. In particolare, la difesa puntava sull’assenza di un guadagno rilevante, cercando così di escludere la responsabilità amministrativa dell’ente.

Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato tali argomentazioni, ribadendo che, anche in caso di violazioni occasionali e non reiterate, la responsabilità dell’ente può essere configurata qualora dall’illecito derivi un vantaggio, anche minimo. Nel caso in questione, la mancata adozione delle misure di sicurezza ha comportato un risparmio di costi per la Società, costituendo quindi quel vantaggio economico che è necessario per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001.

La decisione della Cassazione evidenzia un aspetto cruciale in materia di responsabilità amministrativa delle imprese per reati colposi in violazione delle normative antinfortunistiche. Non è necessario dimostrare un risparmio economico rilevante o una condotta ripetuta e sistematica per configurare la responsabilità dell’ente. È sufficiente che vi sia un vantaggio, anche marginale, derivante dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza.