Nessun risarcimento se il veicolo non è assicurato

La vicenda sottoposta all’esame del Tribunale di Napoli prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un conducente di un motoveicolo non coperto da assicurazione, in conseguenza di un sinistro stradale subito. La richiesta di risarcimento riguardava sia le lesioni subite dal conducente stesso sia i danni materiali al motoveicolo.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2024, ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia e ha ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dall’attore, ma ha poi rigettato la stessa per effetto della carenza di copertura assicurativa del motociclo in occasione del sinistro.  

Infatti, secondo il Tribunale di Napoli «non è meritevole di risarcimento del danno colui che ha subito dei danni in seguito ad un sinistro quando il suo veicolo era privo di copertura assicurativa» e ciò in quanto l’assenza di copertura assicurativa costituisce «un comportamento illecito così grave da essere immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento».

Il principio sotteso alla statuizione è che non può essere risarcita la lesione di un bene, quando il bene medesimo si trova in una situazione contra legem (i.e. senza copertura assicurativa, seppur obbligatoria per legge). Nella sostanza, nel caso di specie, non è ravvisabile una lesione ingiusta risarcibile poiché non può trovare tutela nell’ordinamento chi volontariamente viola le disposizioni di legge e pone in essere condotte in contrasto con le regole giuridiche di comportamento.

Il Tribunale di Napoli ha così rigettato la domanda dell’attore, condannando lo stesso al pagamento delle spese legali in favore della compagnia assicurativa convenuta.