La carenza del personale può costituire “circostanza eccezionale” ai sensi del Reg. 261/2004 ed esonerare la compagnia aerea dal risarcimento del danno da ritardo subito dai passeggeri

La Corte di Giustizia europea si è pronunciata con riferimento al caso Touristic Aviation Services (TAS) avvenuto nel 2021. Nella specie, un volo in partenza dall’aeroporto di Colonia-Bonn con destinazione l’isola greca di Kos, ha subito un ritardo di 3 ore e 49 minuti. Tale ritardo era dovuto a diverse ragioni, tra cui la carenza del personale addetto alla registrazione dei passeggeri e alla carenza di personale dell’aeroporto di Colonia-Bonn per caricare i bagagli nell’aereo.

Secondo la Flightright, cessionaria del credito di alcuni passeggeri, che ha proposto ricorso avverso la compagnia aerea dinnanzi al Tribunale circoscrizionale di Colonia per ottenere la condanna della TAS a versarle un importo di 800 euro a passeggero, maggiorato degli interessi, il ritardo del volo non poteva essere giustificato da circostanze eccezionali.

Il giudice tedesco ha accolto tale ricorso, ritenendo che il ritardo avrebbe potuto in ogni caso essere evitato dalla TAS se quest’ultima avesse adottato tutte le misure del caso per porvi rimedio. Detta decisione è stata impugnata dalla TAS dinnanzi al Tribunale del Land e sulla questione è stata investita la corte di giustizia europea, con il compito di decidere se l’insufficienza del personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei possa configurare una “circostanza eccezionale”, che non si sarebbe comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso tale, per cui la compagnia non è tenuta a operare una compensazione pecuniaria per un ritardo prolungato (oltre tre ore).

La Corte di giustizia, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale costante, ha sottolineato che “la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di una valutazione caso per caso”. Dunque, spetta al giudice tedesco verificare se tali condizioni siano soddisfatte per considerare l’insufficienza del personale addetto ai bagagli “circostanza eccezionale”.

Conclude poi la Corte di giustizia dichiarando che “l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all’articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa”.