Il 3 agosto 2024 è entrata in vigore la nuova legge n. 104/2024 che prevede importanti novità per gli Enti operanti nel Terzo Settore.
Innanzitutto, la nuova normativa modifica il Codice degli Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), introducendo e modificando alcune previsioni concernenti la redazione del bilancio e la rendicontazione.
Più nello specifico, il nuovo art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 prevede che gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro potranno presentare un rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata. Il bilancio di esercizio, invece, dovrà essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore. Gli enti privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000,00 euro potranno redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
La legge facilita altresì la partecipazione degli associati alle assemblee mediante mezzi telematici e introduce il voto elettronico, a condizione che sia garantita l’identità dell’associato e rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.
Ulteriormente, la normativa introduce nuovi limiti al superamento dei quali le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore dovranno obbligatoriamente nominare un organo di controllo anche monocratico. Più precisamente, l’obbligo scatterà laddove tali soggetti dovessero superare per due esercizi consecutivi:
– € 150.000,00 quale totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
– € 300.000,00 quale somma dei ricavi, proventi, entrate comunque denominate;
– n. 7 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La legge n. 104/2024 apporta anche un’ulteriore modifica all’art. 36 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e sulle donazioni (D.lgs. n. 346/1990), aggiungendo al disposto normativo il comma 5-bis.
La novella normativa dispone una specifica esenzione al regime della responsabilità solidale prevista dal medesimo art. 36, la quale non si applicherà ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto e dell’art. 82, co. 2 del D.lgs. n. 117/2017.