Con sentenza n. 817 del 27 maggio 2024 la Corte d’Appello di Ancona si è pronunciata, nell’ambito dei contratti di trasporto merci, sull’azione diretta di cui all’art. 7-ter del d.lgs. 286/2005 del sub-vettore nei confronti del committente la spedizione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo del servizio di trasporto da parte del vettore principale.
La vicenda esaminata dalla Corte d’Appello ha preso avvio dall’opposizione presentata dalla committente al decreto ingiuntivo ottenuto dal sub-vettore con il quale veniva intimato, alla società committente, il pagamento di oltre un milione di euro per il servizio di trasporto reso in favore della committente, su incarico diretto del vettore principale.
Il Tribunale chiamato a decidere rigettava l’opposizione promossa dalla committente e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
In appello, la committente contestava la decisione del giudice di prime cure sostenendo, tra il resto, che il sub-vettore non aveva assolto l’onere di provare l’effettiva realizzazione del servizio di trasporto.
La Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti assorbenti carenze probatorie: (a) sul fatto che i trasporti dedotti dal sub-vettore fossero stati commissionati al vettore e fossero stati effettivamente eseguiti dal sub-vettore; (b) sul corrispettivo pattuito tra le parti del contratto di sub-trasporto che costituisce oggetto dell’obbligazione legale di cui all’art. 7-ter d.lgs. 286/2005.
La Corte d’Appello ha osservato che l’azione diretta di cui all’art. 7-ter d.lgs. 286/2005 ha la funzione di tutelare il contraente ritenuto più debole, ossia il sub-vettore. La ratio della menzionata disposizione è garantire al sub-vettore il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti quei soggetti che hanno commissionato il servizio di trasporto, i quali sono dunque tenuti, in solido, al pagamento del corrispettivo del servizio.
Precisa poi la Corte d’Appello che un tale favore nei confronti del sub-vettore postula che quest’ultimo, ove agisca direttamente nei confronti del committente, debba provare: (i) l’esistenza del contratto di trasporto con il vettore principale; (ii) i termini del contratto di trasporto, incluso il corrispettivo; (iii) l’esecuzione del servizio di trasporto.
Nella specie, la Corte d’Appello ha rilevato che il sub-vettore non ha fornito la prova del contenuto del contratto con il vettore principale, l’esecuzione effettiva del servizio di trasporto e l’ammontare del credito maturato per il servizio. In ragione di tale carenza probatoria, la Corte ha accolto l’appello della società committente e ha riformato la sentenza di primo grado con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.