La decisione del Garante su cancellazione o deindicizzazione di articoli online

In data 1° dicembre 2021 un interessato ha proposto reclamo al Garante lamentando la diffusione non autorizzata di dati personali relativi a una sentenza di patteggiamento che aveva visto l’interessato imputato per i reati di cui agli artt. 609-bis c.p. (violenza sessuale) e 600-quater 1° co. c.p. (detenzione di materiale pedopornografico). In buona sostanza veniva richiesta la cancellazione o, quantomeno, la deindicizzazione dell’articolo presente su Wikipedia, attinente alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l’interessato nel 2017 e che si era conclusa nel 2018 con una sentenza di patteggiamento.

Il reclamo sottolineava che la permanenza online dell’articolo, senza aggiornamenti sul patteggiamento e con informazioni parziali e fuorvianti, avrebbe causato un significativo danno di immagine al reclamante stesso.

Con il provvedimento emesso in data 9 maggio 2024 il Garante: (i) ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione dell’articolo da Wikipedia, in quanto l’articolo fa parte dell’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero e risponde a un interesse pubblico. È lecita la permanenza dell’articolo nell’archivio dell’enciclopedia on line, in quanto gli archivi di siti e giornali, anche cartacei, rivestono una importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi (ii) ha invece accolto la richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca, in quanto, allo stato attuale, non sussistono specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo in questione al di fuori dell’archivio del sito. In conclusione, la conservazione dell’articolo nell’archivio di Wikipedia è stata considerata compatibile con le finalità storiche e documentaristiche previste dall’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ma è stato ordinato a Wikipedia di adottare misure idonee a consentire la deindicizzazione dell’articolo, in quanto la continua reperibilità online della vicenda giudiziaria avrebbe potuto compromettere la sfera di riservatezza dell’interessato e ciò sarebbe risultato in contrasto con le disposizioni in materia di protezione dei dati personali