Il Regolamento UE 2023/1115, in vigore il 29 giugno 2023, impone alle imprese che operano all’interno dell’Unione Europea di adeguarsi entro il 30 dicembre 2024, ad eccezione delle PMI che avranno tempo sino al 30 giugno 2025.
Gli obiettivi perseguiti dal Regolamento sono: (i) limitare la deforestazione e la conseguente perdita di biodiversità; (ii) ridurre l’emissione di gas serra; (iii) proteggere i diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene.
Per perseguire gli obiettivi prefissati, il Regolamento impone alle imprese un generale divieto di introdurre nel mercato, pubblicizzare o esportare le materie prime (carne bovina, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia, legno) e i prodotti relativi a ciascuna materia prima e di cui all’Allegato I del Regolamento. Tale divieto non opera se le materie prime e i prodotti rispettano le seguenti condizioni di cui all’art. 3:
(i) siano prodotti in maniera conforme alle disposizioni legislative applicabili nel paese di produzione (quali, la normativa in materia di proprietà dei terreni, di gestione delle foreste, di diritto del lavoro, di fiscalità e di diritti umani);
(ii) non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale;
(iii) siano oggetto di una dichiarazione di due diligence di cui all’Allegato 2 del Regolamento.
In concreto, le aziende che vorranno introdurre nel mercato, pubblicizzare o esportare le materie prime o i prodotti previsti dal Regolamento dovranno eseguire una due diligence sulle materie prime e/o sui prodotti interessati, nell’ambito della quale l’azienda dovrà valutare se sussiste un rischio di immissione di prodotti sul mercato che non siano conformi al Regolamento. L’azienda dovrà fornire all’autorità competente una dichiarazione di due diligence attraverso un sistema elettronico in fase di elaborazione, assumendosi dunque la responsabilità della conformità al Regolamento del prodotto e/o della materia prima interessati.
Nell’ambito dell’attività di due diligence l’azienda deve:
a) provvedere alla raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per atti a dimostrare che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi (quali, la descrizione dei prodotti, la loro quantità, il paese di produzione, la geolocalizzazione dei terreni di produzione, ecc.);
b) svolgere apposita valutazione del rischio secondo i criteri di cui all’articolo 10 (tra cui, la presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso, la presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso, diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso, ecc.);
c) adottare eventuali misure di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11, qualora all’esito della valutazione del rischio sia emersa la presenza di un rischio di non conformità non trascurabile.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni, il Regolamento prevede sanzioni pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, e può anche essere disposta la confisca dei prodotti non conformi e dei relativi proventi ottenuti.