Con ordinanza del 16 marzo 2023, il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, si è espresso in merito ai requisiti richiesti dalla legge per l’accoglimento di una domanda cautelare di sequestro conservativo, nello specifico con riferimento al periculum in mora c.d. oggettivo e soggettivo.
Nel caso di specie, il curatore di una società dichiarata fallita aveva citato in giudizio gli ex amministratori della stessa per il compimento di atti di mala gestio. Il curatore citava in giudizio anche un socio che aveva agito in concorso con gli amministratori, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per tutti i soggetti coinvolti.
Il curatore agiva poi in corso di causa al fine di ottenere il sequestro conservativo di beni e crediti dei convenuti fino a concorrenza del credito vantato.
Nello specifico, il curatore lamentava che gli amministratori avessero illegittimamente erogato delle somme a due soci a titolo di rimborso di finanziamenti in spregio alla disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c., considerato che all’epoca degli stessi la società si trovava già in stato di crisi.
L’azione cautelare proposta dal curatore della fallita si basava, dal punto di vista oggettivo, sulla insufficienza del patrimonio degli ex amministratori a soddisfare il debito e sul rischio che ulteriori azioni giudiziarie potessero eroderlo ulteriormente. Da un punto di vista soggettivo, invece, il curatore temeva che certi atti dispositivi posti in essere dai convenuti potessero diminuire la garanzia del credito.
Dalla consulenza tecnica esperita nel corso del procedimento, emergeva che all’epoca dei finanziamenti la società presentava già indici di crisi finanziaria.
La Corte ha dunque stabilito che, essendo detti rimborsi avvenuti in un periodo in cui la società fallita versava già in una situazione di squilibrio finanziario, i finanziamenti dovevano considerarsi postergati rispetto ai crediti di terzi, ai sensi dell’articolo 2467 c.c. Pertanto, i versamenti effettuati ai due soci a titolo di rimborso devono ritenersi illegittimi, integrando il requisito del fumus bonis juris ai fini dell’accoglimento della domanda di sequestro conservativo.
Quanto al secondo requisito del periculum in mora, la Corte ha specificato che l’esiguità patrimoniale dei debitori, a differenza di quanto affermato dal curatore, non integrava il requisito di legge. La legge vuole, infatti, evitare che la garanzia offerta dal patrimonio del debitore diminuisca per fatto volontario del debitore stesso (periculum soggettivo) o per fatto indipendente dalla sua volontà (periculum oggettivo)
Il Tribunale di Firenze ha, dunque, ritenuto che, nel caso specifico, fossero integrati sia il periculum oggettivo che il periculum soggettivo. Più precisamente, il periculum oggettivo doveva ravvisarsi nel fatto che i resistenti erano parti in azioni revocatorie per atti di dismissione del patrimonio da essi compiuti. Da ciò derivava il rischio che i creditori potessero aggredire il patrimonio dei resistenti, con conseguente impossibilità per la fallita di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti.
Quegli stessi atti di disposizione del patrimonio integravano, inoltre, il requisito del periculum soggettivo, considerato che, al momento in cui furono posti in essere, la società era già in grave difficoltà economica. E’ perciò presumibile che quegli atti fossero stati compiuti proprio nel tentativo di sottrarre beni dalla garanzia patrimoniale generica.