Con sentenza del 17 novembre 2023, la Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha censurato la condotta dell’azienda che avvantaggiava, mediante un sistema di valutazione della performance, i fattorini che risultavano maggiormente disponibili a lavorare negli slot orari più richiesti dai clienti per le consegne.
Il caso prende le mosse da un ricorso depositato dalle rappresentanze locali delle associazioni sindacali Filcam-Cigl, Nidil-Cigl e Filt-Cigl volto a far accertare la condotta discriminatoria dell’azienda convenuta e a sentirla condannare al risarcimento del danno pari ad € 40.000,00, oltre alla pubblicazione del provvedimento giudiziale.
Il Tribunale di Palermo rilevava che il sistema di valutazione adottato dalla convenuta era idoneo ad ingenerare una c.d. “discriminazione indiretta multifattoriale”. Ciò in quanto il sistema di valutazione attribuiva una serie di benefici, mediante il riconoscimento di un “punteggio di eccellenza”, a quei riders che effettuavano molte consegne e che erano disposti a lavorare negli slot orari “ad alta domanda” (weekend e festivi).
Il lavoratore che riceveva un punteggio di eccellenza aveva il vantaggio di poter prenotare con anticipo gli slot orari in cui prestare la propria attività. In tal modo, poteva sia organizzare al meglio la propria vita privata sia scegliere prima degli altri gli slot orari più redditizi.
Il Giudice di merito evidenziava che il sistema adottato dalla convenuta non consentiva una parità di trattamento sostanziale tra i lavoratori. Il sistema di valutazione non teneva conto, infatti, di situazioni di oggettivo svantaggio che impedivano ad alcuni riders di poter rendere la prestazione di lavoro a certi orari e con ritmi di lavoro serrati (per età, disabilità, religione, esigenze di cura ecc.).
L’orientamento assunto dal Tribunale di Palermo è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ., n. 17138/2023 e Cass. civ., n. 14448/2023). La Suprema Corte afferma, infatti, che sussiste discriminazione indiretta laddove una disposizione, un criterio, un atto o una prassi, apparentemente neutri, mettono in realtà alcuni lavoratori in una posizione di svantaggio rispetto ad altri, senza che vi sia una ragione giustificativa oggettiva.
Inoltre, il sistema premiale della convenuta prevedeva anche la c.d. politica del “no show”. Tale criterio premiava i fattorini che non si assentavano durante gli slot orari precedentemente prenotati. Il Tribunale di Palermo giudicava, però, anche tale criterio incompatibile con la libertà dei lavoratori di scioperare e, pertanto, direttamente discriminatorio nei confronti dei fattorini scioperanti.
Conseguentemente, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande dei ricorrenti accertando il carattere discriminatorio delle condotte della convenuta e condannandola ad astenersene e a adottare un piano di rimozione dei relativi effetti. Inoltre, veniva disposta la pubblicazione del provvedimento sui giornali e la condanna della convenuta al pagamento, a favore dei ricorrenti, di una somma pari ad euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno.