Con sentenza n. 13442 del 25 agosto 2023, il TAR del Lazio ha chiarito che la clausola sociale apposta in un bando di gara riferito ad un appalto pubblico non determina l’obbligo per l’appaltatore subentrante di assumere tutto il personale impiegato nella commessa.
Il caso prende le mosse dal ricorso depositato innanzi al TAR del Lazio. Il ricorrente deduceva la violazione della clausola sociale del bando di gara e dell’art. 73 del CCNL Multiservizi applicabile, poiché l’appaltatore subentrante aveva assunto solamente 73 lavoratori sui 181 precedentemente impiegati nell’appalto.
Il giudice amministrativo rigettava il ricorso e, nello specifico, chiariva che la clausola sociale determina un c.d. “vincolo tendenziale” per il subentrante che deve, però, coordinarsi con le sue esigenze organizzative. Tale vincolo è, in ogni caso, conforme alla previsione dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) che dispone la previsione, nei bandi di gara riferiti ad appalti di servizi pubblici ad alta intensità di manodopera, di clausole sociali che promuovano la stabilità occupazionale dei dipendenti impiegati nell’appalto stesso.
L’interpretazione fornita dal TAR del Lazio è coerente con il prevalente indirizzo giurisprudenziale in materia. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, le clausole sociali incluse nei bandi di gara e nei CCNL non possono mai determinare un obbligo automatico in capo all’appaltatore subentrante in un appalto pubblico di assumere tutti i dipendenti dell’appaltatore uscente impiegati nell’appalto. Al contrario, l’impresa subentrante dovrà operare un bilanciamento tra le esigenze di stabile occupazione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto e le proprie necessità organizzative. I lavoratori che non troveranno collocazione all’interno della struttura del subentrante e che non potranno essere impiegati in altro modo all’interno dell’organizzazione aziendale saranno destinatari degli ammortizzatori sociali.
Questo orientamento è stato anche confermato dalle linee guida non vincolanti dell’ANAC pubblicate a marzo 2019. Secondo tali linee guida la clausola sociale di un bando di gara ha efficacia solo supplettiva, laddove l’imprenditore offerente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo. Laddove, invece, il subentrante applichi un contratto collettivo i contenuti della clausola sociale saranno quelli previsti dal contratto collettivo medesimo.