Con ordinanza n. 12092 del 8/05/2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla responsabilità del terzo autore di attività concorrenziale.
In apertura, la Corte ha sottolineato che “in linea di principio” la concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. “costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto rapporto di concorrenzialità”.
L’Autorità giudicante, tuttavia, ha specificato che si configura in ogni caso l’illecito di concorrenza sleale qualora esso sia stato commesso da un soggetto terzo. Nello specifico, il terzo deve agire nell’interesse dell’impresa concorrente del danneggiato avvantaggiata da questa condotta.
In tal caso, il terzo risponde in solido con l’impresa danneggiante e, nell’ipotesi in cui il terzo sia dipendente dell’impresa concorrente, quest’ultima risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c., qualora vi sia un nesso di “occasionalità necessaria” per aver questi agito nell’ambito dell’incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all’insaputa del datore di lavoro.
Al contrario, se il terzo interposto non è dipendente dell’imprenditore che ne beneficia, l’impresa concorrente risponde ai sensi dell’art. 2598 c.c., in considerazione del quale costituisce illecito concorrenziale anche l’avvalersi «indirettamente» di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, qualora l’atto corrisponda all’interesse dell’imprenditore e il terzo abbia agito direttamente per avvantaggiare l’imprenditore concorrente.
Se il terzo autore dell’illecito ha agito in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l’imprenditore avvantaggiato dall’atto; nell’ipotesi in cui non sussista alcun collegamento tra il terzo autore dell’illecito concorrenziale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Da ultimo, la Corte ha affermato che l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 co. 3 c.c. costituisce illecito di pericolo, pertanto è ravvisabile anche quando le condotte concorrenziali siano idonee a causare “potenzialmente” un danno all’imprenditore concorrente. Pertanto, non è richiesta la prova del nesso causale tra le condotte lesive e il danno lamentato.