Con sentenza del 17 marzo 2022, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, si è espresso in materia di impugnazione delle delibere societarie di approvazione del bilancio contrarie alla legge.
Nel caso di specie, il Tribunale, ha dichiarato l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria sollevata in giudizio in considerazione della presenza nello statuto di una clausola compromissoria. Il Giudice ha affermato che non sono compromettibili in arbitri le controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili, come quelle relative alla declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio derivante dalla violazione di norme inderogabili. Tali norme sono, infatti, poste a tutela non solo dei singoli soci, ma anche dei terzi. Questi ultimi hanno, infatti, diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società.
La decisione del Tribunale è conforme all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. Questi ha, infatti, escluso la compromettibilità in arbitri delle controversie relative all’impugnazione di delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione. Ciò perché tali norme imperative tutelano non solo l’interesse del singolo socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria, ma anche l’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. Pertanto, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degli indicati requisiti attiene a diritti indisponibili. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 34, primo comma, del d.lgs. n.5 del 2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri (Cass. 13.10.2016, n. 20764; Cass. 10.06.2014, n. 13031; Cass. 29.5.2019 n. 14665; Tribunale di Milano 5.10.2018 n. 9851)