Muovendo dal presupposto che i delitti di evasione siano reati propri dell’amministratore, la Corte di Cassazione ha stabilito che la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 è elemento costitutivo della fattispecie (sentenza n. 17393 del 27 aprile 2023).
In quanto elemento tipico del reato, il superamento della soglia rappresentata dall’ammontare dell’imposta evasa deve formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell’agente. Trattasi di dolo generico, che si affianca al dolo specifico del “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” positivizzato dalla norma. E’ ammesso anche il dolo eventuale.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’amministratore, pertanto, è necessario un accertamento complesso dell’elemento soggettivo del reato in esame. Tale elemento soggettivo è composto sia dal dolo generico (superamento della soglia), sia dal dolo specifico (fine evasivo).
Sotto quest’ultimo profilo, il dolo specifico richiede che il soggetto agente persegua un fine particolare ed ulteriore, previsto come elemento soggettivo della fattispecie legale, che si pone oltre il fatto materiale tipico. Il conseguimento della finalità non è necessario per la consumazione del reato.
Pertanto “la soglia di punibilità ha natura di elemento costitutivo del fatto di reato, contribuendo a definirne il disvalore”. Come tale deve essere “oggetto di rappresentazione e volizione, anche eventuale, del fatto materiale da parte del soggetto agente, il quale deve avere la consapevolezza che le somme evase superino la soglia di punibilità”.
Ne consegue che per la sussistenza del reato di omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000) occorre la prova del dolo specifico di evasione. Tale prova non deriva né dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista. Tale circostanza trasformerebbe, infatti, il rimprovero per l’atteggiamento anti-doveroso da doloso in colposo. La giurisprudenza in commento precisa che devono ricorrere degli elementi fattuali che dimostrino che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale.