La vicenda prende le mosse dall’utilizzo, da parte dell’amministratore di una holding, di fondi ricevuti da una società partecipata per il ripianamento di debiti infragruppo, in luogo dell’acquisto di nuove linee produttive come previsto dal contratto di finanziamento con l’ente pubblico.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che questo non costituisca, di per sé, elemento costitutivo del reato di malversazione ex art. 316 bis c.p., avendo la condotta dell’amministratore comunque contribuito alla realizzazione della finalità pubblica. Ai fini della configurazione del delitto in esame è infatti necessario che “l’interesse pubblico sotteso all’opera o al servizio sia frustrato con certezza”, poiché la ratio della fattispecie incriminatrice non è la semplice disobbedienza al vincolo contrattuale, bensì la lesione di un “interesse concreto che lo Stato, l’ente pubblico o un organismo europeo perseguiva attraverso il finanziamento dell’opera o servizio” (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza n. 6955 depositata in data 17 febbraio 2023).