La giurisprudenza comunitaria torna ad esprimersi in tema di sicurezza sul lavoro stabilendo che il datore di lavoro deve fornire i dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti che lavorano al videoterminale oppure rimborsare i costi sostenuti per il loro acquisto.
Il caso prende le mosse da un contenzioso avviato da un dipendente pubblico rumeno. Nello specifico, il lavoratore aveva dovuto acquistare degli occhiali specifici in virtù di un peggioramento della vista dovuto al lavoro al videoterminale. Il datore di lavoro si era rifiutato di rimborsare il costo sostenuto. In particolare, l’ente pubblico riteneva di aver già predisposto un particolare premio aziendale per le “condizioni di lavoro gravose” e di non dovere altro al dipendente.
La Corte di Giustizia europea, con sentenza n. 392 del 22 dicembre 2022, accoglie le pretese del lavoratore. La Corte precisa che alcuni particolari occhiali e lenti da vista detti “dispositivi speciali di correzione visiva” devono essere forniti dal datore di lavoro ai dipendenti. Tale obbligo vige anche se i dispositivi non sono utilizzati esclusivamente per l’attività lavorativa. È, però, necessario che l’uso di tali dispositivi siano stati prescritti da apposita certificazione medica che ne abbia attestato l’uso per migliorare disturbi visivi.
Quali sono, dunque, gli obblighi per i datori di lavoro italiani? A fare chiarezza è intervenuta la circolare dell’INAIL n. 11 del 24 marzo 2023. La circolare specifica che i datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai lavoratori i costi sostenuti per l’acquisto dei soli “dispostivi speciali di correzione visiva” (“DSCV”) che siano stati oggetto di specifica prescrizione medica. Per DSCV devono intendersi solo quei dispostivi idonei a correggere o prevenire disturbi visivi legati all’attività di lavoro svolta al videoterminale, ossia gli occhiali c.d. “office”. Sono esclusi, pertanto, i normali occhiali o lenti da vista.
Non si tratta solo di un rimborso, ma di un vero e proprio adempimento di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, laddove lo specialista prescriva l’utilizzo di un DSCV al lavoratore, sarà necessario informare anche il Medico competente, il quale dovrà inserire l’utilizzo di tale dispositivo all’interno del giudizio di idoneità del dipendente.
Per saperne di più, non esitare a contattare i nostri professionisti per tutti i chiarimenti necessari.