La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), nell’ottica di incentivare il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e deflazione del contenzioso, ha modificato sia la negoziazione assistita (ne abbiamo parlato qui: https://www.nnlex.eu/2023/03/15/negoziazione-le-novita-della-riforma-cartabia/) che la mediazione.
Quanto alla mediazione, la Riforma è intervenuta su tre differenti aspetti: ampliamento del suo ambito di applicazione; inasprimento delle misure in caso di ingiustificata partecipazione alla mediazione; aumento dei benefici fiscali.
Per ciò che riguarda l’ampliamento delle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, a far data dal 30 giugno 2023, prima di instaurare un processo, sarà necessario esperire un tentativo di mediazione anche per le seguenti materie:
i) associazione in partecipazione;
ii) consorzio;
iii) franchising;
iv) contratto di opera;
v) contratto di rete;
vi) contratto di somministrazione;
vii) società di persone;
viii) subfornitura.
Nell’ipotesi di ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione, il Giudice – nel successivo giudizio – potrà trarre da ciò argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Inoltre, qualora la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il Giudice:
i) condanna la parte costituita al pagamento del doppio del contributo unificato;
ii) può condannare la parte soccombente in giudizio – che non ha partecipato alla mediazione – al pagamento in favore di controparte di una somma stabilita in via equitativa.
È stato inoltre previsto un aumento dei benefici fiscali nell’ipotesi di raggiungimento di un accordo sotto forma di credito di imposta per un importo massimo di € 600,00. È stato introdotto un credito d’imposta, anch’esso fino a € 600, per il compenso dell’avvocato nei casi di mediazione obbligatoria oppure demandata dal giudice (le persone giuridiche possono utilizzare tali crediti fino a un importo annuo di € 24.000, ridotto alla metà in caso di mancato accordo). Il verbale di accordo rimane esente dall’imposta di registro, ma il limite del valore è stato innalzato ad € 100.000,00. Laddove il valore superi tale importo, l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Oltre a quanto sopra, vi sono delle ulteriori novità di importanza non secondaria: (i) possibilità delle parti di chiedere che gli incontri si svolgano in modalità telematica; (ii) derogabilità della competenza dell’organismo di mediazione su accordo delle parti; (iii) prorogabilità del termine del procedimento di mediazione, il quale in ogni caso deve concludersi entro e non oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Da ultimo, sono state introdotte ex novo delle disposizioni specifiche in tema di:
i) legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio. Ora anche quest’ultimo è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. In ogni caso, il verbale di accordo di conciliazione deve essere approvato dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c.
ii) Mediazione demandata dal giudice: la mediazione può essere demandata dal giudice con ordinanza motivata, anche in sede di appello, fino alla precisazione delle conclusioni. In questo caso, essa costituisce condizione di procedibilità della domanda.
iii) Mediazione su clausola contrattuale o statutaria: qualora sia prevista una clausola di questo tenore in contratti, statuo, atto costitutivo di un ente pubblico o privato, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il nostro Studio ha già predisposto tutti i modelli e gli strumenti necessari per affiancare i propri clienti nella nuova procedura e tutelarne gli interessi. Non esitare a contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento.