Con il D.Lgs. 24/2023 il Legislatore italiano ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione dei cd. “whistleblowers”, ossia di coloro che segnalino violazioni di diritto apprese nel contesto dell’attività lavorativa.
Il Decreto prevede che i “whistleblowers” (letteralmente “suonatori di fischietto”) abbiano a disposizione diverse modalità di segnalazione: non solo canali interni, ma anche esterni (la cui gestione è demandata all’ANAC) e divulgazione pubblica.
Con particolare riferimento ai canali interni, la novella legislativa impone a tutti gli Enti che abbiano un Modello ex D.Lgs. 231/2001, a tutti gli Enti con più di 50 lavoratori indipendente dall’adozione del Modello, nonché a tutti coloro che operino nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (indipendentemente dal numero di dipendenti e dall’adozione del Modello) di dotarsi di canali di segnalazione dei reati che assicurino tutela e anonimato.
Sono state disciplinate anche le modalità di gestione: la segnalazione dovrà essere trasmessa all’ODV (o altro soggetto responsabile) entro 7 giorni dal suo ricevimento; ad essa dovrà essere dato riscontro nel termine di 3 mesi.
Il nostro Studio Legale sta già fornendo supporto nell’adeguamento dei Modelli esistenti e si rende disponibile ad assistere le imprese nelle attività di predisposizione e revisione dei MOGC.