E’ illegittimo il licenziamento del dipendente che, durante il periodo di malattia, si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio. È quanto stabilito dalla recente sentenza del Tribunale di Arezzo del 07.03.2023 chiamato a decidere in merito alla legittimità del licenziamento così operato.
Il datore di lavoro, infatti, aveva licenziato il proprio dipendente dopo aver scoperto che quest’ultimo, assente dal lavoro in virtù di una lombosciatalgia, si era invece recato allo stadio per assistere ad una partita di calcio. Più precisamente, il datore di lavoro riteneva che il certificato medico prodotto dal lavoratore fosse falso e la malattia del tutto simulata. Ciò anche in quanto il lavoratore aveva acquistato i biglietti per la partita in epoca anteriore all’insorgere dello stato morboso, ma successivo rispetto all’assegnazione dei turni di lavoro per la specifica giornata.
Il Giudice respinge la tesi del datore di lavoro ritenendo che tale ultimo elemento non possa costituire prova di per sé sufficiente ad attestare la falsificazione del certificato medico e, quindi, l’illeceità della condotta del lavoratore. Ulteriormente, il Tribunale precisa che la partita di calcio ha, di per sé, una durata inferiore ad una giornata lavorativa e, conseguentemente, non richiede particolari sforzi fisici da parte del dipendente tali da aggravare il suo stato.
Del resto, questa sentenza si accoda all’orientamento giurisprudenziale ormai diffuso per cui lo stato di malattia del lavoratore non richiede sempre l’assoluto riposo e l’astensione da qualsivoglia attività extralavorativa, dovendosi sempre considerare la compatibilità tra quanto svolto e l’effettiva patologia del dipendente.
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