La questione sottoposta alla Quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale riguardava un sinistro mortale tra un autocarro e una bicicletta, nel rispetto dei limiti di velocità da parte del conducente del camion.
L’accusa elevata a carico dell’autista del mezzo non poteva basarsi sul mancato rispetto dei limiti di velocità, quanto piuttosto sulla violazione della regola cautelare che impone agli automobilisti di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle condizioni e alle caratteristiche della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura (ivi compresa la scarsa visibilità dovuta a nebbia, oscurità e mancanza di illuminazione) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone.
Muovendo dall’analisi della regola cautelare la Suprema Corte ha precisato che la stessa non possa applicarsi in modo indiscriminato per la semplice realizzazione dell’evento, essendo al contrario necessarie “la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello” “per l’imputazione soggettiva dell’evento” all’imputato.