Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 22 novembre 2022, ha statuito che, laddove siano venuti a mancare tutti i soci accomandatari di una società in accomandita semplice, ai fini della rappresentanza in giudizio della società è necessario procedere alla nomina di un curatore speciale.
Il caso prende le mosse dalla domanda di liquidazione della quota proposta da un socio receduto da una società in accomandita semplice, che non aveva visto soddisfatta la propria pretesa di ricevere una somma di denaro pari al valore della quota di cui era titolare. Ulteriormente, il socio reclamava gli utili dichiarati dalla società e a lui non corrisposti nel periodo in cui aveva fatto parte della compagine sociale.
La particolarità del caso di specie era data dal fatto che nella s.a.s. erano venuti a mancare tutti i soci accomandatari e gli stessi non avevano provveduto alla nomina di un amministratore provvisorio. Conseguentemente, si poneva la questione di individuare un soggetto che potesse rappresentare la società nel giudizio promosso dal socio receduto. Pertanto, su istanza del socio ricorrente, il Tribunale provvedeva a nominare un curatore speciale della s.a.s.. Peraltro, il curatore, costituendosi in giudizio, eccepiva l’intervenuta prescrizione dei diritti discendenti dal recesso in capo al socio.
I Giudici di merito accoglievano l’eccezione formulata dalla società e, conseguentemente, rigettavano la domanda del socio essendosi ormai prescritto il diritto alla liquidazione della quota.