La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36138 del 12/12/2022, torna a pronunciarsi sul concetto di “comunanza di clientela” ai fini della concorrenza sleale e sulla relativa liquidazione del danno.
Il caso prende le mosse dalla richiesta di inibitoria avanzata da una ditta individuale e del conseguente risarcimento del danno a causa di condotte di concorrenza sleale, contraffazione di marchio e manipolazione di materiale promozionale poste in essere da una azienda concorrente.
La Corte amplia il concetto di “comunanza di clientela” affermando che nell’ambito del “mercato rilevante” ai fini della concorrenza sleale non deve prendersi in considerazione solamente il mercato di effettivo, ma anche quello di potenziale operatività ove secondo la “naturale espansività delle attività economiche” possono operare le parti in causa.
Un secondo aspetto rilevante sollevato dai Giudici di legittimità riguarda il rapporto tra l’azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale. L’appropriazione o contraffazione di un marchio altrui può essere posta a fondamento tanto della azione reale a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, quanto dell’azione personale per concorrenza sleale, qualora detta condotta abbia determinato una confondibilità tra i prodotti delle parti.
Da ultimo, meritano di essere evidenziati gli elementi in base ai quali la Corte ha liquidato i danni in favore del danneggiato: (i) spese complessivamente sostenute dal danneggiato per la realizzazione del materiale pubblicitario distribuito nell’area geografica ove si sono consumate le condotte illecite; (ii) contrazione del fatturato a causa delle condotte illecite di concorrenza sleale subite dal danneggiato nel periodo preso in considerazione (iii) lesione dell’immagine commerciale del danneggiato causata dalle difficoltà rilevate da quest’ultimo nel convincere la clientela a comprare nuovamente i propri prodotti invece che quelli del competitor contraffattore che, mediante condotte parassitarie, aveva immesso nel mercato prodotti a prezzi meno competitivi.