La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1853/2023, ha confermato l’orientamento ormai assunto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966. Più precisamente, il datore di lavoro, a fronte di dell’esigenza di riduzione del personale per motivi di esubero, non è totalmente libero di scegliere i lavoratori da licenziare. Al contrario, dovrà rispettare i criteri di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. ed evitare il ricorso ad atti discriminatori. Ulteriormente, potrà impiegare gli standard forniti dall’art. 5 Legge n. 223/1991 in tema di licenziamenti collettivi in quanto considerati idonei ad esercitare correttamente il potere selettivo, tenendo conto tanto degli interessi dei lavoratori quanto di quelli aziendali.
Pertanto, la Suprema Corte conferma la decisione dei Giudici di seconde cure. Il datore di lavoro, infatti, non aveva addotto una specifica motivazione alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo né illustrato i criteri di selezione impiegati in maniera trasparente e verificabile.