In materia di reati ambientali la III Sezione della Corte di Cassazione (Sentenza n. 44865 del 25 novembre 2022) ha stabilito che l’omessa indicazione delle prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria non è causa di improcedibilità, poiché gli articoli 138 bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006 non impongono all’ente accertatore alcun obbligo di impartire al contravventore una prescrizione per consentirgli l’estinzione del reato (ad esempio perché potrebbe non esservi nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione potrebbe essere già congruamente avvenuta).
La Suprema Corte è giunta a questa conclusione seguendo due direttrici. In primo luogo ancorandosi al dato letterale e all’orientamento della Corte Costituzionale, che con Sentenza n. 238/2020 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’inoperatività della causa estintiva del reato ai procedimenti già in corso al momento della sua introduzione.
In secundis, muovendo dai punti di contatto con la disciplina antinfortunistica, e ricordando che la giurisprudenza di legittimità in materia è costante nell’affermare che l’omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell’azione penale.