Il Tribunale di Milano, con sentenza del 11.11.2022, afferma che la rinuncia del lavoratore ad eventuali emolumenti arretrati, per essere valida, deve essere sottoscritta nella piena consapevolezza di abdicare ad un proprio diritto.
Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da un lavoratore, il quale riteneva di essere stato costretto dal datore di lavoro a firmare nel 2017 un documento per farsi corrispondere delle somme arretrate. Solo nell’anno 2020 scopriva di aver, invece, sottoscritto una transazione in cui rinunciava ad ogni pretesa per eventuali differenze retributive non corrisposte nell’arco del rapporto di lavoro.
Per il Giudice, la transazione così firmata dal lavoratore non può avere valore di rinuncia, posto che il dipendente non ha consapevolmente abdicato ad un proprio diritto. Tale circostanza è stata accertata anche dal fatto che il datore di lavoro aveva sottoposto tali transazioni ad una pluralità di dipendenti, senza concedere loro il tempo necessario per leggerne e comprenderne il contenuto.
Ritenendo, peraltro, provata l’esecuzione della prestazione per un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito da parte del lavoratore, il Tribunale di Milano accoglie il ricorso condannando il datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive domandate.