La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 43969/2022, ha affermato che l’amministratore di diritto non è obbligato a vigilare sull’osservanza di qualsivoglia norma da parte dei soggetti coinvolti nella società.
Il caso prende le mosse da un’ordinanza con cui veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un amministratore di diritto di una società. L’amministratore, indagato dei reati di associazione a delinquere, reimpiego e riciclaggio, proponeva riesame e il Tribunale annullava l’ordinanza emessa dal Gip.
Il Procuratore della Repubblica impugnava la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di Cassazione. Secondo la Procura, l’amministratore di diritto è un soggetto obbligato ex lege a dover impedire la commissione di reati di ricettazione e riciclaggio conseguenti ai reati tributari.
La Corte di Cassazione sottolinea invece che, per potersi utilizzare la clausola del “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, occorre che “l’obbligo giuridico di impedire l’evento” sia ricavabile dai diversi testi normativi di riferimento. Nei fatti, ciò non è previsto per molteplici fattispecie di reato previste dal codice penale e dagli altri articolati normativi, tra cui per l’appunto i reati di ricettazione e riciclaggio ascritti.
La Suprema Corte rigetta, conseguentemente, il ricorso proposto.