E’ quanto statuito dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1565 dell’11 ottobre 2022. Il caso prende le mosse da un lavoratore che, usufruendo del permesso sindacale previsto per il suo ruolo per assentarsi lecitamente dal lavoro, si recava in spiaggia anziché dedicarsi alle attività tutelate dal permesso.
Secondo il Giudice di prime cure, tale condotta è idonea a fondare un’ipotesi di inadempimento contrattuale suscettibile di essere sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro e, nello specifico, a legittimare una giusta causa di licenziamento.
Come noto, infatti, il diritto del dirigente sindacale ad usufruire di permessi (retribuiti e non) per lo svolgimento della relativa attività è un diritto incomprimibile che non può essere sottoposto ad autorizzazione o concessione da parte del datore di lavoro. Pertanto, l’esercizio di tale diritto non è subordinato a nessuna valutazione preventiva né ad esigenze organizzative aziendali. Il datore di lavoro potrà operare solo una verifica ex post, al fine di verificare che il permesso sindacale venga impiegato per la finalità cui è destinato.
Il Tribunale di Brindisi ha, quindi, rinvenuto nella condotta del delegato sindacale una fattispecie di abuso del diritto, idoneo a ledere irrimediabilmente non solo il legame fiduciario con il datore di lavoro, ma anche la funzione stessa di delegato sindacale aziendale e a fondare, quindi, il licenziamento per giusta causa.